In vigore le prestazioni transitorie, il paracadute svizzero

La Svizzera non lascia mai soli i propri cittadini. Le persone sopra i sessant’anni rimaste senza lavoro e senza reddito hanno diritto a prestazioni sociali. La legge, denominata prestazioni transitorie, è entrata in vigore il 1° luglio 2021.

Sei disoccupato e hai compiuto 60 anni e rischi di rimanere senza reddito? Non preoccuparti, la Confederazione è al tuo fianco e ti sostiene economicamente fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Per le persone che si trovano in questa situazione, ci sono misure di sostegno chiamate prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

L’11 giugno scorso il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della nuova legge federale e dell’ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 1° luglio 2021.

Sono prestazione in funzione del bisogno, calcolate nello stesso modo delle prestazioni complementari all’assicu-razione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità (AI). E sono erogate alle persone disoccupate che hanno compiuto 60 anni, le quali hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione.

Non è un bonus fisso, ma una somma versata mensilmente per assicurare la copertura del minimo vitale fino a un importo massimo annuo di 44’123 franchi per le persone sole e di 66’184 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie).

Un importo che considera diverse voci: vitto, alloggio, assicurazioni malattia e contributi Avs, eventuali spese per la manutenzione delle proprie case. Insomma, si tratta di un buon paracadute. Sono prestazioni finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni.

Per avere diritto a questo paracadute occorre: essere assicurati all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucrativa; disporre di una sostanza non superiore a 50’000 franchi (persone sole) o 100’000 franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio; essere domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS.

Occhio, però, la legge non è retroattiva: sono escluse le persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima del 1° luglio 2021.

Un opuscolo illustra dettagliatamente ogni particolarità di questa legge.

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